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NUMERO 199 - GENNAIO / FEBBRAIO 2011 IL COMMERCIALISTA VENETO

 

Soggetto diverso da commerciante al minuto  

 Acquirente soggetto passivo 

Iva  

 

‐ Soggetto passivo ‐ Cessione del solo dispositivo ‐ No vendita al dettaglio 

‐ Soggetto passivo ‐ Dispositivo incorporato in bene complesso ‐ anche se utilizzato per riparazione o manutenzione 

 

Reverse Charge  

 

 Fattura con IVA  

 

 

Reverse Charge  

Cessioni poste in essere in tutte le fasi di commercializzazione che precedono la vendita al dettaglio ovvero - prima dell’installazione dei dispositivi in beni destinati al consumo finale - anche se l’acquirent e dopo l’acquisto

installa o assembla i dispositivi in pro-dotti destinati al consumo finale (anche a seguito di riparazioni o manutenzioni) (v. Tabella 3 per esemplificazione adempimenti)

Tabella 2

AMBITO SOGGETTIV O (dobbiamo rispondere alla domanda: chi è l’operatore interessato?)

Fonti :

- R.M. 36/E/2011 - C.M. 59/E/2010 - ART. 17, commi 5 e 6 lett. c) D.P.R. 633/72

AMBITO OGGETTIVO

(quali beni oggetto dell’ap-plicazione del meccanismo del reverse charge?)

Fonti :

- Decisione Consiglio UE 22.11.2010 n. 2010/10/UE - R.M. 36/E/2011 - ART. 17, comma 6 lett. c) D.P.R. 633/72

Cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione nonché quelli “riconducibili ai concetti di circuiti integrati elettronici di cui al codice NC 8542 3190 della nomenclatura tariffaria e statistica e tariffa doganale comune “ (allegato I Regolam. CEE n. 2658/87)

NB: sono compresi i dispositivi installati in apparati analoghi ai personal computer (es. server aziendali)

Casistica

Contratti di commissione

(art. 1731 Codice Civile ed art. 2, comma 2 n. 3 D.P.R. 633/72)

Note di variazione ex art. 26 D.P.R. 633/72 per la retti-fica dell’imponibile o dell’im-posta relativi alle cessioni in esame (es. caso di erroneo ad-debito dell’imposta)

Cessionario non residente ma identificato ai fini IVA in Italia

Si applica il reverse charge solo se l’ope-razione principale a cui si riferisce la va-riazione rientrava nel campo di applica-zione dell’inversione contabile: - Cessioni ante 01.04.2011: non applicabile reverse

- Cessioni post 01.04.2011: applicabile reverse charge con obbligo/ facoltà di rettifica in aumento/diminu-zione posto in capo al cessionario (il cedente deve annotare la variazione nei registri IVA)

Applica il reverse charge con obbligo assolvimento dell’imposta in luogo del cedente

Si applica il reverse charge anche nei pas-saggi dei beni da committente a commis-sionario e viceversa

Descrizione

3. Altri casi ed adempimenti particolari

La Risoluzione Ministeriale n. 36/E/2011 affronta sia alcuni casi particolari di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile sia gli aspetti concernenti gli adempimenti dichiarativi a carico del cedente e del cessionario.

Adempimento dichiarativo Descrizione

Dichiarazione annuale IVA2012 e Modello UNICO 2012

Indicazione nei quadri VE e VJ delle ope-razioni effettuate in regime di reverse charge ex art. 17 D.P.R. 633/72

Dichiarazione status acquirente Il cedente non ha l’obbligo di acquisire

l’attestazione del cessionario (anche se soggetto passivo IVA) relativamente allo

status di utilizzatore finale

4. Sanzioni per violazione

dell’obbligo di inversione contabile

La R.M. n. 36/E/2011 richiama la C.M. n. 59/E/2010 in merito all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6, comma 9-bis DLgs 471/1997 che di seguito si riepilogano:

3% dell’imposta irregolarmente assolta con minimo di 258 euro (viene fatto salvo il diritto alla detrazione ex art. 19 D.P.R. 633/72) Responsabilità solidale tra le due parti

Soggetto Violazione Sanzione

Cessionario

(soggetto passivo IVA)

Non assolve l’imposta con il meccanismo del reverse charge (v. punto 3 della presente)

100% - 200% dell’imposta con minimo di 258 euro

Cedente Addebita irregolarmente l’im-

posta in fattura omettendone il versamento (obbligo per il cessionario di regolarizzare l’omissione con procedimento ex art. 6 comma 8 D.P.R. 471/97)

100% - 200% dell’imposta con minimo di 258 euro

Responsabilità solidale con il cessionario

Cessionario / Cedente Imposta assolta irregolarmente

Reverse charge per telefoni cellulari

SEGUE DA PAGINA 25

Figura 1

DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO

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