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NUMERO 199 - GENNAIO / FEBBRAIO 2011
Questo periodico è associato all'Unione Stampa Periodica Italiana
PERIODICO BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DELLE TRE VENEZIE
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Numero chiuso il 4 luglio 2011 - Tiratura 11.700 copie.
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Accertamento con adesione
NORME E TRIBUTI
ANTONIO SACCARDO
Ordine di Vicenza
In questo intervento ci occuperemo del problema della validità dell’atto di accertamento con adesione; in particolare, del momento della sua definizione e del momento del suo perfezionamento.
L’accertamento con adesione è sta-to introdotto dal D.Lgs. 19/6/1997, n. 218. Questo istituto prevede un contraddittorio: se si perviene ad un accordo, l’Ufficio delle Entrate redi-ge l’atto di accertamento con ade-sione, in duplice copia, che viene firmato dalle parti. Questo è il mo-mento della definizione. L’atto con-tiene la liquidazione della maggiore imposta, con relativi interessi e san-zioni. Entro 20 giorni dalla definizio-ne, il contribuente deve provvede-re al pagamento di quanto concor-dato (art. 8 D.Lgs. 218/1997). Partiamo da un caso esaminato lo scorso anno dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez.Trib., sen-tenza 30/4/2009, n. 10086). Il contribuente (una signora titolare di un esercizio pubblico) e l’Agen-zia delle Entrate sottoscrivono il 15/ 02/1999 un accertamento con ade-sione per un reddito di lire 22.000.000.
Successivamente, il contribuente impugna l’originario avviso di ac-certamento. In primo grado, la CTP di Frosinone dichiara inammissibile il ricorso. In secondo grado, la CTR del Lazio accoglie l’appello e annul-la l’avviso di accertamento. A que-sto punto, il Ministero dell’Econo-mia e delle Finanze e laAgenzia del-le Entrate propongono ricorso per Cassazione.
Esaminiamo ora la sentenza della Corte di Cassazione. Nella sua ar-gomentazione, la Suprema Corte di-stingue due casi. Se il contribuen-te, dopo aver presentato l’istanza di accertamento con adesione, im-pugna l’avviso di accertamento, tale impugnazione comporta automatica-mente la rinuncia all’istanza di ac-certamento con adesione. Se invece, come nel caso in esame, l’istanza di accertamento con ade-sione ha buon esito, e viene con-cluso l’accordo (definizione), la Cor-te ritiene che l’accertamento con adesione diventi “ intoccabile ”, “ tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, tan-to da parte dell’Ufficio, che non
può più integrarlo o modificarlo ”. Diverso è il momento del perfezio-namento. Questo si ha con il versa-mento all’Erario da parte del contri-buente della somma stabilita nell’ac-cordo (oppure con il versamento del-la prima rata, e la garanzia per le rate successive). Solo dopo il perfeziona-mento dell’accertamento con adesio-ne (e dunque con il pagamento del-l’imposta concordata), l’avviso di ac-certamento originario perde efficacia. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, una volta definito l’accertamen-to con adesione, il contribuente può esclusivamente eseguire l’accordo e versare quanto dovuto.
E’ “esclusa la possibilità d’impu-gnare simile accordo” 1 , ed è esclu-sa anche la possibilità di impugnare l’avviso di accertamento originario. La Corte ha così cassato la senten-za della C.T.R. del Lazio 2 , e ha rite-nuto erronea l’affermazione della possibilità di rinuncia o di ripensamento del contribuente dopo la definizione dell’accertamen-to con adesione. Non si può ritene-re irrilevante l’accordo raggiunto fra le parti. Il fatto che l’accordo non si sia perfezionato con l’adempimen-to del contribuente, non lo rende revocabile.
Per laCorte, lenormevigenti noncon-sentono rinuncie o ripensamenti dopo l’accordo, e non ne prevedono la revocabilità. Anzi “ ne sanciscono espressamente l’immodificabilità ”. Il successivo inadempimento del contribuente non vanifica l’accordo, e anzi semmai giustifica l’adozione delle azioni coercitive previste. Quindi, con la firma dell’accordo, l’accertamento con adesione risul-ta definito. L’accertamento con ade-sione non è più impugnabile e pro-duce le obbligazioni dell’art. 8D.Lgs. 218/1997, che sostituiscono le ob-bligazioni nascenti dall’avviso di accertamento. Di conseguenza, con la firma dell’accordo, anche il ricor-so contro l’avviso di accertamento originario diventa inammissibile. La sentenza che abbiamo discusso comporta due conseguenze: 1) Il nuovo imponibile definito con l’accordo diventa “intoccabi-le”. L’esito dell’accertamento con adesione non potrà più essere mo-dificato o integrato dall’Ufficio, né
1 Allo stesso modo si era espressa in precedenza la sentenza n. 18962/2005 della Cassazione: “il reddito definito con adesione non può successivamente essere mai messo in discussione dal contribuente“.
2 CTR Lazio, Sez. staccata Latina, sentenza n. 486/40/02.
3 Questa conclusione ribalta l’idea diffusa che l’efficacia dell’atto di accertamento con adesione sia subordinata al successivo pagamento.
impugnato dal contribuente. 2) L’accertamento con adesio-ne, “definito” con l’accordo, si “perfeziona” successivamente con il versamento. Ma l’efficacia del-
L'accordo firmato non è più impugnabile
l’accertamento con adesione non è subordinata al versamento. Il “perfezionamento” (versamento) costituisce solo l'esecuzione del-l'accordo. 3
PERCHÉ SUPPLIAMO?
I contribuenti suppliscono alle carenze dell’Amministrazione Fi-nanziaria e fanno un po’ tutto da soli, per quanto concerne l’invio telematico delle dichiarazioni e dei sempre più numerosi adempimenti fiscali. In particolare i dottori commercialisti lo fan-no per i contribuenti loro clienti.
La dottrina supplisce in parte alle carenze del legislatore, che legifera male, confuso, spesso poco preciso.
I giudici suppliscono sempre più a tale situazione un po’ caotica, certamente non razionale.
Tutti suppliscono a qualcosa, siamo una nazione generosa e dispo-nibile; e tutto questo lo si può vedere come un volontariato diffuso, anche se non coordinato né organizzato.
Ma è giusto che la nostra Repubblica abbia bisogno di un volontariato di questo tipo? La risposta è no, decisamente no. C’è bisogno di volontariato sociale, altro che delegazione di compiti amministrativi o supplenza a carenze strutturali.
GiuseppeRebecca
Ordine di Vicenza
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