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NUMERO 210 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2012
IL COMMERCIALISTA VENETO
identificati dovrà essere attentamente valutata, al fine di determinare nel modo più
obiettivo possibile la reale sussistenza di tutti quegli elementi che determinano
l’insorgere dell’obbligo di segnalazione. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
segnalazione, le informazioni rilevanti sono quelle che i professionisti acquisiscono
nell’ambito dell’attività professionale prestata. A tal fine i professionisti devono
effettuare una valutazione complessiva del rapporto intrattenuto nel tempo con il
cliente, evidenziandone le eventuali discrasie con riferimento a tre parametri:
1.
capacità economica,
2.
attività svolte,
3.
rischio di riciclaggio (deve intendersi l’esposizione a fenomeni di riciclaggio).
Non appena venuto a conoscenza degli elementi di sospetto, il professionista deve
procedere ad effettuare la segnalazione senza ritardo, ove possibile prima di esegui-
re l’operazione. Il professionista si astiene dal compiere l’operazione finché non ha
effettuato la segnalazione, a meno che l’astensione non sia possibile tenuto conto
della normale operatività o possa ostacolare le indagini. La segnalazione delle ope-
razioni sospette, se effettuata ai sensi di legge, non costituisce violazione degli
obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni imposte
per legge o in sede contrattuale. Per i professionisti, in alternativa alla diretta
trasmissione alla UIF, è prevista la possibilità di una trasmissione attraverso gli
Ordini professionali individuati con decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze di concerto con il Ministro di grazia e Giustizia. Gli Ordini senza ritardo
trasmettono integralmente la segnalazione alla UIF, senza l’indicazione del sogget-
to segnalante. Il meccanismo “a due stadi” di segnalazione è ideato per consentire di
mantenere riservato il nome del segnalante. L’UIF e le autorità investigative potran-
no ottenere maggiori informazioni sull’operazione sospetta attraverso l’Ordine
professionale. Gli Ordini professionali adottano adeguate misure per assicurare la
massima riservatezza dell’identità dei professionisti che effettuano la segnalazio-
ne. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono
custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui dele-
gato. L’identità della persona fisica che ha effettuato la segnalazione potrà essere
rivelata solo su decreto motivato dell’autorità giudiziaria, ove quest’ultima lo riten-
ga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede. Fuori da
tali ipotesi, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele
per assicurare la riservatezza dell’identità delle persone fisiche che hanno effettua-
to le segnalazioni. Fuori dai casi previsti dal D.Lgs. 231/2007, al professionista è
vietato dare comunicazione dell’avvenuta segnalazione (il divieto vale anche nei
confronti di chiunque ne sia a conoscenza). La UIF può richiedere ai professionisti
qualsiasi informazione necessaria per gli approfondimenti relativi a segnalazioni di
operazioni sospette, ad omesse segnalazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge.
In tal caso i professionisti dovranno trasmettere tempestivamente alla UIF quanto
richiesto. La UIF comunica direttamente al segnalante (ovvero tramite gli Ordini
professionali) l’inoltro della segnalazione agli organi investigativi, ovvero l’avvenuta
archiviazione della stessa, qualora ciò non rechi pregiudizio per l’esito delle indagini.
8. Compiti a carico del Collegio Sindacale
I compiti di controllo del collegio sindacale ai sensi della Legge 5 luglio 1991 n. 197,
sarebbero:
-
Obbligo di segnalazione per la violazione della norma antiriciclaggio;
-
Comunicazioni di rilevazione della omessa segnalazione di operazione;
-
Attivare controlli idonei nel corso della durata dell’incarico;
-
Segnalare all’allora U.I.C. le omesse e/o tardive registrazioni nell’archivio
unico informatico nel caso in cui venissero riscontrate nella attività di controllo;
-
Vigilare direttamente o tramite la struttura interna sulla formazione perio-
dica del personale.
In generale l’obbligo diretto d’azione di rispetto dell’intera disciplina antiriciclaggio
nella attività di controllo societario. L’esonero di controllo degli obblighi di
antiriciclaggio è valida per quei collegi sindacali i cui membri non esercitano il
controllo contabile. A questo però si aggiunge, in base all’art. 52 e all’art. 6, co. 1,
lettera b) del D.Lgs.n.231/2007, che il collegio sindacale, il consiglio di sorveglian-
za, il comitato di controllo di gestione, nonché l’organismo di vigilanza e in generale
tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i
soggetti, destinatari del decreto, devono vigilare sull’osservanza delle norme in esso
contenute. In particolare, essi dovranno:
-
comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i
fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano
costituire una violazione delle disposizioni da queste emanate ai sensi dell’art. 7,
co. 2, del decreto;
-
comunicare senza ritardo al titolare dell’attività, o al legale rappresentante
o a un suo delegato, le infrazioni all’obbligo di segnalazione delle operazioni so-
La normativa antiriciclaggio
per i professionisti
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Per avere una elenco completo dei paesi Black List bisogna unire i paesi elencati nel D.M. 4.5.1999 e inoltre aggiungere l’elenco emesso con il D. M. del 21.11.2009.
spette di cui hanno notizia;
-
comunicare entro trenta giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze
le infrazioni alle disposizioni relative alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli
al portatore di cui hanno notizia;
-
comunicare entro trenta giorni alla UIF (oppure tramite gli Ordini profes-
sionali di appartenenza) le infrazioni alle violazioni degli obblighi di registrazione di
cui hanno notizia.
9. Sanzioni a carico del professionista
Il Decreto 231/2007 ha introdotto una serie di sanzione a carico dei dottori com-
mercialisti (in parte ampliate e modificate con il decreto 109/2007) Le sanzioni che
colpiscono il professionista riguardano l’ambito penale e amministrativo.
9.1 Ambito Penale
L’inosservanza delle misure antiriciclaggio dà luogo all’applicazione delle seguenti
sanzioni penali:
-
la multa da euro 2.600 a euro 13.000, in caso di violazione degli obblighi
d’identificazione;
-
la reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da euro 500 ad euro 5.000,
qualora l’esecutore dell’operazione ometta d’indicare le generalità del soggetto per
conto del quale eventualmente esegue l’operazione ovvero le indica false;
-
l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da euro 5.000 a euro 50.000, nel
caso in cui l’esecutore dell’operazione non fornisca informazioni sullo scopo e
sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale
ovvero le fornisca false;
-
la multa da 2.600 euro ad euro 13.000, in caso di omessa effettuazione delle
registrazioni di cui all’art. 36, ovvero quando le stesse siano effettuate in modo
tardivo o incompleto;
-
la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 100 a euro 1000, per le
omesse comunicazioni da parte del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza,
del comitato di controllo di gestione, dell’organismo di vigilanza;
-
l’arresto da sei mesi ad un anno e l’ammenda da euro 5.000 a euro 50.000,
in caso di violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione di
operazioni sospette, solamente fuori dai casi previsti dagli art. 46, c.1 e art.48, c.4
del Decreto 231/2007.
9.2 Ambito amministrativo
Ai sensi dell’art. 57 del Decreto 231/2007 le infrazioni in materia di obblighi
antiriciclaggio da parte dei soggetti prevede l’applicazione anche di sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie:
-
da euro 5.000 a euro 200.000, in caso di mancato rispetto del provvedimen-
to di sospensione dell’operazione sospetta;
-
da euro 10.000 a 200.000 euro, per le violazioni riscontrate in capo agli
intermediari circa il divieto di aprire o mantenere anche indirettamente conti di
corrispondenza con una banca di comodo;
-
fino ad euro 5.000, in caso di violazione al divieto di astenersi dall’instau-
rare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali di
cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società ano-
nime o controllate attraverso azioni al portatore, aventi sede nei paesi della
fantomatica Black List
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. In caso di violazioni di importo superiore a 50.000 euro, la
sanzione applicabile va dal 10% al 40% dell’importo dell’operazione, mentre nel
caso in cui l’importo della medesima non sia determinato o determinabile, si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro;
-
da euro 50.000 a euro 500.000, in caso di violazione all’obbligo d’istituire
l’archivio unico informatico ai sensi dell’art. 37 del Decreto 231/2007 (L’omessa
istituzione dell’archivio unico informatico è punita con una sanzione amministrati-
va pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto della
gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel
tempo, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata al sanzionato
la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a
diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato);
-
da euro 5.000 a euro 50.000, per l’omessa istituzione del registro della
clientela di cui all’articolo 38 ovvero per la mancata adozione delle modalità di
registrazione di cui all’articolo 39 del Decreto 231/2007;
-
dall 1% al 40% del valore dell’operazione non segnalata, in caso di violazio-
ne dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta per fatti di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 41 del Decreto 231/2007;
-
da 5.000 a 50.000, in presenza di violazioni degli obblighi informativi nei
confronti del UIF.
In riferimento al tema di circolazione dei mezzi di pagamento, l’art. 58 del decreto
231/2007 stabilisce l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie:
-
dall’ 1% al 40% dell’importo trasferito, per il mancato rispetto dei divieti
imposti al trasferimento di denaro contante;
-
dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto ovvero
del conto, in caso di omessa comunicazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio delle infrazioni riscon-
trate alle disposizioni di cui all’art. 49 (questa nuova formulazione delle sanzioni si
applica alle violazioni commesse dal 16 giugno 2010).