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NUMERO 222 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
La liquidazione dell'attivo
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sente studio non verranno prese in esame le vendite ai soggetti delegati ex
art. 534 bis e 591 bis c.p.c., marginali nel fallimento stante la presenza del
curatore, peraltro di controversa applicabilità
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.
Matrice comune delle vendite fallimentari, siano esse esecutive o
competitive, è il programma di liquidazione quale atto di pianificazione e
indirizzo in cui, come si è detto, il curatore propone al comitato dei creditori
la procedura che intende seguire. Una volta approvata la scelta di utilizzare
il codice di rito, il curatore dovrà predisporre l’istanza di vendita alla quale
seguirà l’ordinanza di vendita del giudice delegato ex art. 530 e 576 c.p.c. In
tale atto il giudice stabilirà: se la vendita avviene in uno o più lotti, il prezzo
base ex art. 568 c.p.c., il giorno e l’ora dell’incanto, il termine tra le forme di
pubblicità e la gara, l’ammontare della cauzione non superiore al 10% e il
termine di versamento della stessa, il termine per il versamento del saldo
prezzo, non superiore a sessanta giorni dall’aggiudicazione, e le modalità
del relativo versamento. A tal riguardo, si è osservato che la clausola di
compatibilità inserita a chiusura del II comma dell’art. 107 l. fall. consente
di ritenere non applicabile alle vendite fallimentari le formalità procedurali
non strettamente necessarie, quale, ad esempio, il rispetto dei termini pre-
visti nel codice di procedura civile
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.
Sarà dunque possibile, ad esempio, anticipare la data della gara rispetto al
termine minimo di quarantacinque giorni dall’effettuazione della pubblici-
tà. A seguire, per adempiere agli obblighi di pubblicità, verrà predisposto
l’avviso di vendita da affiggere all’albo del tribunale e da pubblicare su
appositi siti internet, che dovrà essere sottoscritto dal cancelliere ex art.
570 e 490 c.p.c. Un estratto dell’avviso di vendita potrà essere pubblicato
sui quotidiani. L’avviso dovrà contenere l’indicazione degli estremi per
l’individuazione dell’immobile alienato ex art. 555 c.p.c., del valore dell’im-
mobile, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima,
del nome e del recapito telefonico del custode, con l’avvertimento che
maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono
essere fornite dalla cancelleria (o meglio dal curatore) a chiunque vi abbia
interesse (art. 570 c.p.c.).
A conclusione dell’
iter
di vendita, a determinare l’effetto traslativo del
diritto reale, si avrà l’emanazione del decreto di trasferimento quale atto
proprio del giudice delegato. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 586 c.p.c.,
avvenuto il versamento del saldo prezzo, il giudice delegato firma il decreto
di trasferimento, previa verifica che tale versamento sia avvenuto nel termi-
ne e secondo le modalità sancite nell’ordinanza e nell’avviso di vendita
(art. 574, primo comma, c.p.c. e art. 585 c.p.c.). La norma stabilisce la possi-
bilità da parte del giudice di sospendere la vendita (art. 586, primo comma,
c.p.c.) qualora ritenga che il prezzo di aggiudicazione “sia notevolmente
inferiore a quello giusto” (art. 568 c.p.c.). Con tale decreto il giudice ordina
altresì la cancellazione di tutte le iscrizioni ipotecarie e di tutte le trascrizioni
di pignoramento gravanti sul bene nonché di lasciarlo libero da chiunque
lo occupi senza titolo.
Il potere di sospensione del giudice può essere esercitato, anche dopo il
versamento del prezzo, sino alla emanazione del decreto di trasferimento.
La sospensione è adottata con ordinanza che può essere oggetto di oppo-
sizione agli atti esecutivi. Con l’emissione dell’ordinanza la procedura re-
sta sospesa e gli atti già compiuti vengono revocati e vengono restituite le
cauzioni e le somme già versate. Avverso il decreto di trasferimento è
proponibile opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Il termine per
proporre l’impugnativa è di 20 giorni decorrenti dalla sua comunicazione o
comunque dal momento in cui l’interessato ne viene a conoscenza.
3. Le procedure competitive
La dottrina ha individuato tre principali tipologie di vendite competitive: la
vendita a trattativa privata, la vendita a procedure competitive semplifica-
te, la vendita a procedure competitive rigide
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La vendita a trattativa privata
, utilizzabile peraltro solo in presenza di beni
di modesto valore, è generalmente esclusa in mancanza di idonea pubblici-
tà finalizzata a selezionare l’acquirente.
Le vendite a procedure competitive semplificate
consistono
nell’espletamento di una gara tra gli offerenti, previa determinazione di un
prezzo base, con previsione di un termine per il deposito delle offerte e per
il pagamento del saldo prezzo. Il curatore deve provvedere al deposito in
cancelleria, ai sensi del comma 5 dell’art. 107 l. fall., della documentazione
relativa alla procedura competitiva per il controllo della regolarità del pro-
cedimento seguito da parte del giudice delegato e del comitato dei creditori.
Infine
le vendite a procedure competitive rigide
ripropongono gli schemi
delle vendite del codice di rito con varianti e deroghe.
Come si è accennato, la scelta tra procedura esecutiva e quella competitiva
e, all’interno di queste, l’opzione per una particolare tipologia derivano dal
programma di liquidazione predisposto dal curatore e approvato dal comi-
tato dei creditori. Passando alla fase operativa, nelle procedure competitive
il ruolo centrale viene assunto dal curatore. Quest’ultimo, infatti, predispo-
ne l’istanza di autorizzazione al compimento degli atti di natura liquidatoria
indicati nel programma di liquidazione, in calce alla quale il giudice delega-
to formulerà, esperito un controllo di legittimità formale e di conformità al
programma di liquidazione, il decreto motivato di autorizzazione ex art. 25 l.
fall., reclamabile ai sensi del successivo articolo 26.
A questo punto, la fase della pubblicità verrà assolta direttamente dal cura-
tore, e non dal cancelliere, con l’avviso dal medesimo predisposto e sotto-
scritto. In ogni caso, anche nelle procedure competitive l’avviso dovrà
essere coerente con quanto indicato nell’istanza autorizzata. La scelta del-
le modalità pubblicitarie sarà libera e dovrà essere tale da consentire “
la
massima informazione e partecipazione"
degli interessati.
Come accennato in premessa, il curatore potrà sospendere la vendita nel
caso in cui pervenga un’offerta irrevocabile migliorativa pari almeno al 10%
del prezzo già offerto. Si badi bene che si tratta di una discrezionalità tecnica,
ovvero di doverosità di tale comportamento in assenza di significative
controindicazioni e in presenza di offerta seria e cauzionata. Accanto al
potere preventivo del curatore, vi è anche quello successivo e sanzionatorio
del giudice delegato di sospendere la vendita ex art. 108 l. fall.
“… qualora
ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero…, impedire il perfezionamen-
to" della vendita, quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a
quello giusto tenuto
conto delle condizioni di mercato
”.
L’effetto traslativo si ottiene, infine, con la stipula del contratto di vendita,
che assumerà la forma di atto notarile (atto pubblico o scrittura privata
autenticata), in caso di vendita di trasferimento di beni immobili o di con-
tratto di compravendita negli altri casi. Tuttavia, in dottrina non si esclude
la possibilità di ricorrere al giudice per il pronunciamento del decreto di
trasferimento in luogo dell’atto notarile di compravendita.
L’art. 107 prevede altri obblighi informativi prima di perfezionare la vendita:
il comma 3 fissa in capo al curatore l’obbligo di notificare ai creditori aventi
diritto di prelazione sui beni immobili o sui mobili registrati le condizioni, le
modalità e il prezzo di vendita; il comma 5 statuisce che il curatore debba
depositare in cancelleria la documentazione inerente alla vendita al fine di
informare il giudice delegato e il comitato dei creditori degli esiti delle pro-
cedure seguite. Adempimento da farsi dopo l’aggiudicazione, ma prima del
trasferimento della proprietà del bene.
4. Conclusioni
A completamento del lavoro svolto, si evidenzia la necessità di evitare di
utilizzare nella formulazione degli atti termini impropri tendenti a confonde-
re le due diverse tipologie di procedure di vendita; ciò al fine di prevenire
possibili e successivi contenziosi che potrebbero minare la stabilità del
risultato della vendita stessa.
Si dovrà pertanto aver cura di non effettuare richiami a formule derivate dalla
liquidazione codicistica, quando il curatore intenda avvalersi della facoltà di
provvedere alla vendita direttamente ai sensi del comma 1 dell’art. 107;
ancorché, a mitigare le conseguenze di possibili errori, vada rilevato che qualo-
ra dagli atti emerga inequivocabilmente che il curatore non avesse voluto
avvalersi della facoltà concessa nel comma 2 della disposizione normativa
succitata, il giudice che dovesse essere eventualmente chiamato a decidere
un’eventuale impugnativa presentata secondo le regole del codice di procedu-
ra civile non potrebbe esimersi dal rigettarla, a prescindere dal richiamo (appa-
rente) alle norme appartenenti ad un diverso sistema di vendita
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PREMI PER I GIOVANIAUTORI
Anche per l’anno 2014 saranno premiati i tremigliori giovani auto-
ri di articoli pubblicati sul nostro giornale. I premi consistono nel-
l’iscrizione gratuita ad un percorso formativo proposto da enti col-
legati all’Associazione, e saranno riservati agli autori di età
anagrafica non superiore a 35 anni. Essi saranno assegnati sulla
base dei giudizi espressi dai componenti del Comitato di redazione
de “Il Commercialista Veneto”.
Collaborate con il giornale, e prendete contatto con il redattore del
Vostro Ordine per qualsiasi eventuale informazione.
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Maffei Alberti,
Commentario breve alla legge fallimentare
, Cedam, p. 748.
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Fimmanò:
D. Fall
. pag. 863.
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Maffei – Alberti,
op. cit.,
p. 744-745
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Cass. Civ. Sez. I, 19-10-2011, n. 21645, confermativa del decreto del Tribunale di Pordenone del 15.03.2010