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NUMERO 222 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
tratti di un
revirement
della Cassazione rispetto alla sentenza n. 4150 del
2014, in quanto il contribuente non aveva sollevato l’errore in merito alla
motivazione inadeguata della CTR, né ad eventuali violazioni dei canoni
legali di interpretazione contrattuale (uniche ipotesi per cui sarebbe stato
possibile censurare la sentenza in sede di legittimità). La Cassazione ha
quindi ritenuto inammissibile il ricorso.
Le interrogazioni alla Camera
La problematica, negletta ai Senatori, è stata trattata dai deputati con ben 4
interrogazioni parlamentari. Non siamo a conoscenza di altri casi che abbia-
no avuto la stessa attenzione.
Queste sono nell’ordine le interrogazioni:
– n. 5-01881 del 7 ottobre 2009;
– n. 5-04214 del febbraio 2011;
– n. 5-04701 del 4maggio 2011;
– n. 5-03220 del 15 luglio 2014. Risposta del 31 luglio 2014 all’interro-
gazione di Giulio Cesare Sottanelli da parte del Sottosegretario Enrico Zanetti
Il testo dell’ultima interrogazione bene espone la problematica.
Nella risposta si conferma che ai fini delle imposte indirette il trattamento è
quello specifico per il bene trasferito, immobile, mentre ai fini delle imposte
dirette si conferma l’impostazione “cessione di area”.
Quello che lascia sconcertati è la pervicacia nella tesi. Si conferma l’inter-
pretazione ministeriale, nonostante due sentenze della Corte di Cassazione
del 2014 siano espressamente contrarie.
Evidentemente si vuole di più, per cambiare.
Fortunatamente il Ministero ha fatto una piccola precisazione, significati-
va: “Tenuto conto delle argomentazioni sviluppate dall’Agenzia, questo
Ministero si riserva di seguire i futuri sviluppi giurisprudenziali,
monitorandone attentamente l’andamento”.
La frase merita indubbiamente attenzione.
Ma ne traiamo una cattiva impressione. Si capisce che la gestione delle
cose fiscali è in mano esclusivamente all’Amministrazione Finanziaria, e
che nulla può il Ministero, se non rispondere contro terzi.
Siamo comunque convinti che la Cassazione non tarderà a pronunciarsi
nuovamente, sul punto, e a favore del contribuente. La dottrina lo ha già
fatto, da tempo, e anche il Notariato (Intervento 24/2012/T del 20 dicembre
2012, Maria Pia Nasti).
El’IVA?
Per quanto concerne l’inquadramento ai fini IVA, nella circ. Agenzia delle
Entrate n. 28 del 21 giugno 2011 è stato affermato che “il regime di tassazio-
ne ai fini IVAè strettamente correlato alla natura del bene ceduto, vale a dire
allo stato di fatto e di diritto dello stesso atto della cessione, prescindendo
quindi dalla destinazione del bene da parte dell’acquirente”, impostazione
confermata anche successivamente.
Il rimborso?
Un aspetto particolare riguarda coloro che, nella previsione di cedere un
immobile da demolire, hanno effettuato l’affrancamento, rivalutando l’im-
mobile come fosse area, come ammesso della Risoluzione 395/2008.
Ove si fosse in tempo per un eventuale rimborso (48 mesi dal pagamento),
e magari la cessione fosse ancora da effettuare (anche se si ritiene che lo
stesso si potrà fare post cessione) il contribuente potrà riesaminare la sua
situazione e, se giudicato conveniente, presentare un’istanza di rimborso,
con successivo ricorso contro il sicuro silenzio/rifiuto dell’Amministrazio-
ne Finanziaria.
SEGUE DA PAGINA 17
Cessione di immobili da demolire
S
ono un felice padre
di una stupenda creatura nata due anni fa con un
cromosoma 21 in più. Poco tempo fa io e mia moglie decidiamo di acqui-
stare una nuova autovettura e mi sono addentrato nelle facilitazioni che
si possono ottenere quali genitori con figli portatori di handicap riconosciuti
dalla Legge 104/1992.
Ebbene, sulla carta è tutto molto chiaro, ci sono molte guide a disposizione,
addirittura una recente dell’Agenzia delle Entrate: detrazione IRPEF del 19%
su massimale di euro 18 mila di spesa, IVA agevolata del 4%, esenzione dal
bollo auto e dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Nella pratica però, se non ti armi di tutta la pazienza che sei capace di portare
e la elevi all’ennesima potenza, non arriverai mai in fondo e deciderai di rinun-
ciare alle agevolazioni che ti spetterebbero!
Alla concessionaria faccio presente la questione, mi viene detto che non c’è
alcun problema, che l’ufficio amministrativo è a conoscenza della legge 104 e
mi viene fatto il preventivo con l’IVA agevolata.
Accetto il preventivo e dopo poche settimane decidiamo di acquistare l’auto.
Devo quindi rapportarmi con l’ufficio amministrativo, mi chiedono: codici
fiscali, carte d’identità, copia del verbale della commissione medica provinciale
che ha valutato mia figlia e anche la comunicazione dell’INPS del diritto alla
liquidazione dell’indennità di accompagnamento. Bene, fornisco tutto, so che
per legge bisogna fornirle ( e sono documenti che abbiamo sempre a portata di
mano, ce li chiedono oramai ad ogni passo che facciamo…).
Successivamente la concessionaria mi chiede di compilare nell’ordine n. 3 di-
chiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e di certificazione per l’esenzione
da IPT: nella prima dichiaro di non essere intestatario di altro veicolo che ha
usufruito della stessa agevolazione, nella seconda di avere fiscalmente a carico
mia figlia al 50%, che mia figlia non è intestataria di alcun veicolo che ha
usufruito della stessa agevolazione e che mia moglie ha fiscalmente a carico mia
figlia per l’altro 50%, codice fiscale, data di nascita e firma; nella terza dichiaro
che il verbale allegato della commissione medica provinciale è conforme all’ori-
ginale. E poi firme e controfirme, e ancora firme.
Mi sento decisamente a credito in quanto a informazioni fornite.
Credo sia tutto in ordine, in realtà, tramite amicizie associative non professio-
nali, mi avvertono che ora viene il bello, devo recarmi all’Agenzia delle Entrate,
non voglio crederci… parte della documentazione fornita alla concessionaria
verrà spedita dalla stessa tramite raccomandata proprio all’Ufficio delle En-
trate competente! Mi viene chiarito purtroppo che, quello che avevo fatto fino
a quel punto, riguardava IVA agevolata ed esenzione Ipt, rimaneva il capitolo
“esenzione bollo”.
Entro nello sconforto e a pranzo vado in un ristorante della
Confraternita del
baccalà
e mi abbuffo sperando passi…
Faccio quindi una telefonata ispettiva, parlo col funzionario dell’Agenzia delle
Entrate che si occupa di queste pratiche, gentilissimo, e chiedo se è necessaria
la mia presenza e la produzione di altra documentazione, soprattutto alla luce
del fatto che voglio ottimizzare al massimo i tempi.
La risposta è lapidea: la documentazione che viene inviata tramite raccomanda-
ta entra materialmente nella disponibilità di un’altra persona che si occupa di
IVAma NON dell’esenzione del bollo; per compilare i moduli dell’esenzione
del bollo e impiegare (o buttare) il minor tempo possibile, meglio che mi rechi
presso gli Uffici.
Mi reco quindi all’Ufficio, per fortuna tramite accordo verbale senza bisogno
di prenotazioni online e code varie…con la seguente documentazione: carta
d’identità, libretto di circolazione, frontespizio del 730 della moglie, delega
della moglie per la firma e presentazione di documentazione, verbale della
commissione medica provinciale, copia della comunicazione dell’INPS del di-
ritto alla liquidazione dell’indennità di accompagnamento.
Firmo e me ne vado, ma più che altro scappo, scappo da una giornata dove ti
senti preso in giro da una burocrazia che non riesce a capire se stessa, figuria-
moci se riesce a tener presente l’art. 6 comma 4 della L.212/2000 –
Statuto del
contribuente
- “non possono essere richiesti documenti o informazioni già
necessariamente in possesso dell’Amministrazione” la quale, anche ai sensi
dell’art. 18, n. 2, della L. 241/90 è tenuta d’ufficio ad acquisire o produrre il
documento in questione o copia di esso. Cerco di pensare solo a mia figlia che
con il suo sorriso unico vedrà con sorpresa la macchina nuova, allora e solo
allora riuscirò a non pensare a: n.7 scambi di mail con la concessionaria con
tanto di allegati, almeno n.15 colloqui telefonici, n.1 visita all’A.D.E., per un
totale approssimativo di ore 6 del mio tempo. Perché non farmi firmare n. 1
documento omnicomprensivo di tutte le informazioni necessarie? Poi, copia
alla concessionaria, copia all’ADE via pec dove in 1 solo ufficio 1 sola persona
lo stampa e lo archivia? Tempo impiegato: 3 minuti in ogni uifficio.
Spero che queste tediose righe possano essere d’aiuto a qualche collega nella
mia situazione, non augurandovi certo che, dopo questi dribbling burocratici,
vi venga qualche forma di isteria grave che possa portarvi ad essere certificati
dalla commissione medica quali disabili gravi, perché allora dovrete cominciare
tutto da capo se vorrete un’auto per voi!
Baden Powell disse:
quando guardate, guardate lontano, e anche quando
credete di guardare lontano, guardate ancor più lontano.
Ecco, guardare lontano…ho fatto così.
Piero Iposi
Ordine di Vicenza
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