NUMERO 222 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2014
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IL COMMERCIALISTA VENETO
NORME E TRIBUTI
ANDREACECCHETTO
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Ordine di Vicenza
Il nuovo regime fiscale agevolato
per gli autonomi: la gestione del cliente
1. Premessa
Il D.D.L. Stabilità 2015, in fase di discussione al momento dell’esposizione della
presente relazione, sta prospettando dal 2015 una sorta di rivoluzione dell’assetto
dei regimi di tassazione dei redditi delle piccole imprese individuali e dei piccoli
lavoratori autonomi. Ne deriva l’esigenza per i professionisti, già a far data da
questi ultimi mesi del 2014, di comprendere la reale portata di questi cambiamenti
sugli attuali regimi fiscali vigenti, al fine di consigliare al meglio sia i clienti che
attualmente si trovano in questi regimi fiscali di favore, sia i clienti che intendono
avviare un’attività economica nei prossimi mesi. La presente relazione vuole af-
frontare l’argomento del regime dei contribuenti minimi, tenendo conto delle possi-
bili novità apportate dal 2015 dalla nuova normativa, con riferimento alla fase di
gestione del cliente .
2. Le linee guida alla base del nuovo assetto proposto dal D.D.L. Stabilità 2015
Dalla lettura della relazione illustrativa al DDL Stabilità 2015 è possibile individua-
re gli obiettivi che il legislatore si è posto per il riordino della disciplina dei regimi
fiscali di vantaggio:
- semplificazione del sistema attraverso la creazione di un unico regime di vantaggio
di determinazione del reddito per i piccoli imprenditori individuali e i lavoratori
autonomi con soppressione dei regimi “di favore” tuttora vigenti:
- regime fiscale di vantaggio ex art. 27 commi 1-2 D.L. 98/2011
- disciplina delle nuove iniziative imprenditoriali ai sensi dell’art. 13 L. 388/2000
- regime contabile agevolato ex art. 27 comma 3 D.L. 98/2011;
- razionalizzazione del sistema
con un regime in grado di ridurre i costi di adempi-
mento per i contribuenti e di garantire una tassazione ridotta attraverso un regime
forfetario di determinazione dei redditi, che colpisca in modo differenziato i contri-
buenti attraverso la previsione di diversi coefficienti di redditività da applicare al
fatturato a seconda della tipologia di attività (a fianco di ciascun gruppo settoriale
Sose sono indicati i codici attività Ateco 2007):
Al fine di perseguire questi obiettivi, l’art. 9 del D.D.L. prevede l’introduzione del
“Regime fiscale agevolato per autonomi” a far data dall’esercizio 2015, disciplinato
in complessivi 36 commi. In particolare il comma 11 prevede le regole di determi-
nazione del reddito imponibile per i contribuenti che se ne avvarranno, reddito cui
applicare l’imposta sostitutiva del 15% per IRPEF e addizionali regionali e comu-
nali e IRAP (senza dimenticare che il reddito forfetario come di seguito determinato
va diminuito dai contributi previdenziali pagati nel corso dell’anno):
Il regime potrà essere utilizzato dai contribuenti senza limiti temporali o di età,
diversamente da quanto è avvenuto finora con l’attuale regime dei nuovi minimi,
che prevede un limite temporale di applicazione (quinquennio o raggiungimento dei
35 anni di età).
3. Gli altri due “regimi di favore” inseriti nel nuovo assetto normativo
proposto e il regime transitorio di favore per chi è già in attività
Il D.D.L. prevede inoltre un
regime di favore per l’avvio delle nuove attività
(art. 9 comma 12 del D.D.L. di Stabilità): riduzione di un terzo del reddito forfetario
imponibile per il periodo in cui l’attività è iniziata e per i due successivi, a condizio-
ne che, oltre a rispettare i limiti di ricavi/compensi previsti per l’accesso al regime,
siano soddisfatti i requisiti della novità dell’attività intrapresa.
Dal punto di vista previdenziale
, si segnala
l’introduzione di un ulteriore
regime di vantaggio
– commi dal 23 al 31 del D.D.L., che prevede, per gli iscritti
alle gestioni artigiani e commercianti, la possibilità di determinare i contributi come
percentuale sul reddito dichiarato, senza alcuna previsione di un contributo fisso e/
o di un reddito minimale. Condizioni per l’accesso a tale agevolazione sono la
sussistenza e la permanenza dei requisiti per accedere al regime forfetario. L’agevo-
lazione previdenziale, se da un lato porta benefici in termini di riduzione di contri-
buti da versare rispetto a quelli che sarebbero stati dovuti con il sistema del reddito
minimale, dall’altro porta all’accumulo di un montante contributivo ridotto in base
alla somma versata, con inevitabili riflessi sull’allungamento del periodo di lavoro
necessario per la maturazione del diritto alla pensione. Non si dimentichi, tuttavia,
che aderendo a tale agevolazione, è preclusa l’applicazione delle seguenti riduzioni
contributive ordinariamente fruibili:
– riduzione contributiva dell’aliquota contributiva del 3% per coadiuvanti e
coadiutori di età inferiore a 21 anni ex art. 1, co. 2, L. 233/90;
– riduzione del 50% dei contributi dovuti per i soggetti già pensionati presso le
Gestioni dell’INPS con più di 65 anni di età ex art. 59, co. 15, L. 449/97.
Da ultimo, si segnala il
regime transitorio di favore
(ex art. 9 commi 33, 34, 35 del
D.D.L. di Stabilità) previsto esclusivamente per chi al 31/12/2014 sarà già in attività
con uno dei regimi fiscali di vantaggio attualmente in vigore. Per questi soggetti è
prevista:
– la possibilità di concludere il periodo che manca al compimento del triennio
agevolato per chi è nel regime fiscale delle nuove iniziative imprenditoriali;
– la possibilità di concludere il periodo che manca al compimento del quinquennio
agevolato (o comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età) per
chi è nel regime fiscale degli attuali minimi.
4. Adempimenti in entrata e in uscita
L’ingresso nel nuovo regime forfetario avverrà in modo naturale, senza la necessità
di una opzione, per i soggetti già in attività, in possesso dei requisiti e provenienti
dal regime degli attuali minimi, delle nuove attività produttive o degli ex minimi.
Per chi invece inizierà un’attività individuale imprenditoriale o di lavoro autonomo
nel 2015, occorrerà effettuare una comunicazione apposita in sede di presentazione
del mod. AA9/9; l’omessa comunicazione non porterà alla impossibilità di avvaler-
si del nuovo regime, poiché prevarrà il comportamento concludente, ma porterà
all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 471/1997
(sanzione da un minimo di euro 516 ad un massimo di euro 2.065).
Dal momento che il passaggio al nuovo regime potrebbe portare a problematiche di salti
o duplicazioni di imposta, il comma 19 del D.D.L. prevede una normativa
ad hoc
volta
a far concorrere alla determinazione del reddito imponibile i ricavi / compensi solamente
in un esercizio. Inoltre i componenti negativi e positivi, tanto ai fini IRES che IRAP,
originati in precedenti esercizi e con tassazione o deduzione rinviata per effetto delle
norme del TUIR, concorreranno per le quote residue al reddito dell’esercizio preceden-
te a quello di efficacia del nuovo regime forfetario (comma 13 del D.D.L.).
In fase di uscita dal regime
, passando ad un regime ordinario caratterizzato sul
fronte delle operazioni attive dall’applicazione di IVA e sul fronte delle operazioni
passive dalla detrazione dell’IVA sugli acquisti, si avrà diritto alla detrazione IVA
su tutti i beni e servizi già acquistati ma non ancora utilizzati o venduti al momento
del passaggio al regime ordinario:
–
beni non ammortizzabili: rettifica in unica soluzione senza attendere l’uti-
lizzo del bene;
–
beni ammortizzabili inf. a 516,46 euro o con coefficiente di ammortamento
superiore al 25%: possibile detrazione IVA qualora non entrati in funzione (non essen-
do stato concluso o iniziato il processo di deduzione delle quote di ammortamento);
–
beni ammortizzabili: rettifica alla detrazione IVA solo se non sono passati
10 anni (fabbricati) o 4 anni (altri beni) dalla data di acquisto o di ultimazione.
Conseguentemente, per quantificare l’impatto della rettifica alla detrazione IVA,
occorrerà calcolare gli esercizi mancanti al compimento del periodo di osservazione;
–
servizi: per i canoni di locazione e di noleggio pagati in via anticipata si ha
diritto alla rettifica per la parte non maturata (Circ. Agenzia delle Entrate 26 febbra-
io 2008 n. 13/E par. 2-2).
5.
Adempimenti in fase di gestione
Il regime forfetario comporterà meno lavoro per i professionisti, che dovranno
limitarsi a rilevare l’importo delle fatture di vendita su cui applicare i coefficienti di
redditività; ciò contrariamente a quanto avviene per gli attuali minimi, per i quali i
consulenti devono procedere anche ad una rilevazione dei costi effettivi di gestione.
Le principali “regole” del nuovo regime sono date essenzialmente dall’applicazione
del regime di cassa (pur solo per i componenti positivi), dall’irrilevanza delle
rimanenze iniziali ante applicazione del regime, dall’irrilevanza dei costi effettivi
(stante l’applicazione di un regime forfetario), dalla deduzione dei contributi
previdenziali e dall’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% che si versa
nelle ordinarie scadenze con il sistema di acconti e saldi. Vengono sintetizzati di
seguito gli adempimenti conseguenti al nuovo regime:
– conservazione della documentazione contabile, attribuendo una numerazione alle
fatture;
– certificazione dei corrispettivi;
- Industrie alimentari e delle bevande
(10 - 11):
40%
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio
45 - (da 46.2 a 46.9)
- (da 47.1 a 47.7) - 47.9:
40%
-
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevand
e 47.81: 40%
-
Commercio ambulante di altri prodotti
47.82 - 47.89:
54%
-
Costruzioni e attività immobiliari
(41 - 42 - 43) - (68):
86%
-
Intermediari del commercio
46.1:
62%
-
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
(55 - 56):
40%
-
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie,
di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi
(64 - 65 - 66)
- (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 –75) - (85) - (86 - 87 - 88)
78%
-
Altre attività economiche
:
67%.
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SEGUE A PAGINA 16
1
Relazione tratta dal convegno dell’11 novembre 2014
Il regime fiscale dei contribuenti
minimi
, incontro facente parte delle “Serate del martedì di Unione Giovani” tenutosi a Vicenza
Somma ricavi o compensi percepiti
Coefficiente % di redditività