Il Commercialista Veneto n.222 (NOV/DEC 2014) - page 13

NUMERO 222 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2014
13
IL COMMERCIALISTA VENETO
NORME E TRIBUTI
MICHELE TOMASI
1
Ordine di Vicenza
Il nuovo regime fiscale agevolato
per gli autonomi: le condizioni
per l'accesso e la permanenza
I
LDISEGNODI LEGGEDI STABILITÀ per
l’anno 2015, presentato alla Camera dei De-
putati lo scorso 24 ottobre, recepisce parte
dei contenuti della legge delega di riforma
fiscale n. 23/2014 ed introduce all’articolo 9, com-
posto da 36 commi, un nuovo regime forfetario di
determinazione del reddito per gli imprenditori
individuali e i lavoratori autonomi, da assogget-
tare ad un’unica imposta, sostitutiva di quelle
ordinariamente dovute, pari al 15%. La nuova
formulazione di vantaggio si inserisce in un più
ampio progetto di revisione dei regimi fiscali pre-
visti nell’ordinamento tributario ed intende abro-
garne alcuni attualmente in vigore; in particolare, il
regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile
ed i lavoratori inmobilità di cui all’art. 27 commi 1 e
2 del D.L. n. 98/2011, il regime contabile agevolato
per i “vecchi o exminimi” di cui all’art. 27 comma 3
sempre del D.L. n. 98/2011 ed il regime agevolato
per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro
autonomo di cui all’art. 13 dellaL. n. 388/2000.
Il D.D.L. sta seguendo il suo iter di approvazione
parlamentare e, alla data di stampa del presente
contributo, non si possono escludere modifiche
o correzioni al medesimo. Nel corso delle audi-
zioni tenutesi in Commissione Bilancio alla Ca-
mera, sono stati infatti eccepiti, anche a seguito
delle numerose segnalazioni provenienti dalle as-
sociazioni di categoria, alcuni aspetti controversi
della riforma, in particolare per quanto riguarda il
limite massimo di ricavi conseguibili nel periodo di
imposta, particolarmente penalizzante per i profes-
sionisti della conoscenza (commercialisti inclusi).
E’ tuttavia ragionevolmente prevedibile che l’im-
pianto e la
ratio
ispiratrice della riforma non su-
biranno particolari variazioni. L’articolo9delD.D.L.
contiene infatti tutte le previsioni, debitamente il-
lustrate nelle relazioni allegate alla “Manovra”,
che dovrebbero permettere l’applicazione del nuo-
vo regime forfetario agevolato per i contribuenti
di dimensioni minori già a partire dal periodo di
imposta 2015, indipendentemente dall’emanazio-
ne di un decreto ministeriale attuativo che infatti,
secondo la legge, è soltanto eventuale.
Prima di passare alla trattazione dei requisiti ri-
chiesti dalla normativa, di cui il contribuente deve
essere in possesso per poter beneficiare delle
agevolazioni previste dal nuovo regime, è neces-
sario specificare che al comma 35 dell’art. 9 è
stata introdotta una particolare clausola di sal-
vaguardia, che consente, ai contribuenti che ap-
plichino, alla data del 31 dicembre 2014, uno de-
gli abrogandi regimi contabili agevolati, di conti-
nuare ad avvalersene sino alla scadenza natura-
le. Ciò rappresenta un elemento di notevole rilie-
vo e potrebbe spingere più di un neo imprendito-
re o lavoratore autonomo ad anticipare l’inizio
dell’attività entro il mese di dicembre del 2014,
qualora dovesse emergere una maggiore conve-
nienza per l’applicazione di uno dei regimi in via
di estinzione.
Con riferimento al requisito soggettivo, non vi è
alcuna differenza rispetto al passato: il nuovo
regime di favore rimarrà di pertinenza esclusiva
delle persone fisiche esercenti attività di impre-
sa, arte o professione in possesso degli ulteriori
requisiti oggettivi
previsti per la sua
fruizione. Sono
escluse pertanto
le società di per-
sone ed i soggetti
equiparati di cui
all’art. 5 del TUIR,
con la sola ecce-
zione dell’impresa
familiare. Sono,
c o n s e g u e n t e -
mente, escluse
anche le associa-
zioni professiona-
li e gli studi pro-
fessionali asso-
ciati ai sensi del
co. 3 lett. c) del ci-
tato art. 5 del
TUIR.
I
L NUOVO
regime ope-
rerà come na-
turale, nel senso che non sarà necessario eserci-
tare alcuna opzione da parte dei soggetti in pos-
sesso dei requisiti prescritti, fatta salva la facoltà
di optare per l’applicazione dell’IVAe delle impo-
ste sui redditi nei modi ordinari.
Con riferimento ai requisiti oggettivi, il nuovo
regime intende operare una sorta di “ritorno al
passato”. Infatti per poter beneficiare delle
agevolazioni garantite, l’imprenditore o il lavora-
tore autonomo di dimensioni ridotte non dovreb-
be essere più tenuto a rispettare quelle condizio-
ni di “novità” richieste in seguito alla modifica
del regime dei contribuenti minimi eseguita dalla
Manovra Correttiva del 2011.
In particolare si ricorda che, per essere conside-
rati contribuenti minimi, il D.L. n. 98/2011 richie-
de che l’attività sia connotata da elementi di in-
novazione ed originalità. Ne rimangono infatti
esclusi coloro i quali abbiano già esercitato, nei
tre anni precedenti, attività artistica o professio-
nale oppure che pongano in essere una mera pro-
secuzione dell’at-
tività in preceden-
za esercitata, sia
come dipendente
che come lavora-
tore autonomo,
utilizzando, ad
esempio, gli stes-
si beni dell’attivi-
tà precedente,
nello stesso luogo
e nei confronti de-
gli stessi clienti.
Il rispetto dei
suddetti requisi-
ti non dovrebbe
più precludere
l’accesso al regi-
me di favore a
partire dal 2015.
Il mancato pos-
sesso impedirà al
futuro imprendi-
tore o lavoratore
autonomo esclu-
sivamente di po-
ter beneficiare di una “agevolazione nell’age-
volazione”.
Stando alla lettura del comma 12 dell’art. 9, il
contribuente che riesca a dimostrare il posses-
so dei requisiti di novità potrà infatti abbattere
di un terzo il reddito per il periodo di imposta di
inizio attività e per i due successivi.
Si esclude pertanto da tassazione una quota di
reddito già calcolato in modo forfetario con l'ap-
plicazione dei coefficienti di redditività
SEGUE A PAGINA 14
CONDIZIONI
LIMITE DI RICAVI
Sono stati conseguiti ricavi o percepiti compensi, 
ragguagliati ad anno, inferiori a determinati limiti 
parametrati in base dell’attività svolta.
LIMITE ALLE SPESE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE
Non si possono sostenere spese per lavoratori 
dipendenti o assimilati per un importo superiore a 
5.000 euro.
LIMITE ALL’UTILIZZO DI BENI STRUMENTALI
Non si possono possedere, al 31 dicembre, cespiti 
per un valore superiore ad euro 20.000 al lordo 
degli ammortamenti.
1
Relazione tratta dal convegno dell’11 novembre 2014
Il
regime fiscale dei contribuenti minimi
, incontro facente parte
delle “Serate del martedì di Unione Giovani” tenutosi a Vicenza
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...32
Powered by FlippingBook