Il Commercialista Veneto n.222 (NOV/DEC 2014) - page 29

NUMERO 222 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2014
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IL COMMERCIALISTA VENETO
NORME E TRIBUTI
FABIOMERZI
1
Avvocato inMilano
Normativa anti-usura
Considerazioni a seguito della sentenza
della Corte di Cassazione 350/2013
A
TUTT’OGGI LA DISCIPLINA NAZIONALE in materia di usura non
risulta chiara e univoca nella sua applicazione (Legge n. 108 del 7 marzo
1996 e disposizioni di Banca d’Italia)
2
. Infatti, i diversi testi normativi
che disciplinano il tema si prestano a molte e differenti interpretazioni,
soprattutto su quali componenti devono essere considerate per il calcolo del tasso
soglia (e in quale momento).
Con il presente contributo si vuole fornire un’interpretazione prudenziale – in
considerazione anche delle differenti pronunce della giurisprudenza di merito e di
legittimità
3
– che si ritiene opportuno adottare nelle more di un intervento
chiarificatore da parte dei legislatori coinvolti.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013,
sembrava in un primo momento aver fatto chiarezza sull’argomento. Infatti, la
Corte, facendo riferimento all’art. 1 del D.L. 394/2000
4
, ha ribadito che, al fine della
determinazione del tasso di un mutuo, da confrontare con il tasso soglia, si devono
tenere in considerazione non solo gli interessi corrispettivi, ma anche le altre com-
ponenti di costo del rapporto (interessi moratori, penali estinzione anticipata,
ecc.). Si riporta di seguito un estratto della sentenza.
La stessa censura (sub b), invece, è fondata in relazione al tasso usurario perché
dalla trascrizione dell’atto di appello risulta che parte ricorrente aveva specifica-
mente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza
tenere conto della
maggiorazione
di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai
fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., comma 2,
si intendono
usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in
cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo
, quindi anche
a titolo di interessi moratori (Corte Cost. 25 febbraio 2002 n. 29: “il riferimento,
contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque
titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’as-
sunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso
soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”; Cass., n. 5324/2003).
Senonché anche tale sentenza è stata soggetta a differenti interpretazioni.
In particolare dalla pronuncia della Suprema Corte si ricavano le seguenti indicazioni:
- tutte le componenti di costo (compresi gli interessi di mora, la penale per estinzio-
ne anticipata, ecc.) devono essere
opportunamente considerate
per il raffronto
con il tasso soglia ai fini dell’usura (ad eccezione di imposte e tasse che per la loro
differente natura vengono considerate solamente nel TAEG);
- l
a valutazione sull’usurarietà deve essere eseguita al momento della
pattuizione
(ovvero nel momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti) e
non al momento dell’esborso delle somme. In sostanza, si fa riferimento al momen-
to della sottoscrizione del contratto di finanziamento.
Tale sentenza crea / conferma però una disarmonia tra le modalità di determinazione
del TEGM (che come esplicitamente previsto dall’Organo di Vigilanza non include
le spese notarili, le imposte e tasse, gli interessi di mora e i costi connessi con un
obbligo / assicurazioni obbligatorie, ecc.) e quelle di determinazione del TEG della
singola operazione da confrontare con il tasso soglia (che ora, anche a seguito di tale
sentenza, tengono in considerazione anche di eventuali costi aggiuntivi come le
penali per estinzione anticipata o gli interessi di mora). In sostanza, mentre il
TEGM, che serve da base per calcolare il tasso soglia, non considera determinati
elementi, il TEG dell’operazione da confrontare con il tasso soglia stesso li consi-
dera.
Nonostante tale evidente disarmonia, la parte maggioritaria della giurisprudenza di
merito ha condiviso la posizione della Corte di Cassazione considerando anche i
costi eventuali (penale per estinzione anticipata e interessi moratori) nel calcolo del
costo complessivo del finanziamento / mutuo da confrontare con il tasso soglia.
La stessa sentenza ha poi generato ulteriori dubbi sulla metodologia da utilizzare
per calcolare il TEG dell’operazione da raffrontare con il corrispondente tasso
soglia.
Infatti, dalla sentenza della Cassazione si possono estrarre almeno due interpreta-
zioni, entrambe coerenti con quanto deciso dalla Corte ed entrambe sostenibili da
un punto di vista logico-giuridico:
1.
il raffronto con i tassi soglia ai fini dell’usura deve essere effettuato
somman-
do agli interessi corrispettivi anche gli eventuali interessi moratori (in tal
senso dovrebbe intendersi il termine “
maggiorazione
”)
, per cui se la somma
determina un valore superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula, il
contratto deve intendersi affetto da usura originaria con conseguente applicazione
dell’art. 1815 c. 2;
2.
la maggiorazione cui fa riferimento la Corte di Cassazione riguarda
esclusivamente la mora, o più correttamente le modalità di calcolo della
mora
; infatti è prassi diffusa tra gli istituti di credito determinare il tasso di mora
prendendo il TAN come base di riferimento a cui aggiungere uno spread (anche in
questo caso comunque troverebbe applicazione – ed in ciò la Cassazione è inequivoca
– l’art. 1815 c. 2).
La prima soluzione, per quanto condivisa da una parte della giurisprudenza, non
considera alcuni importanti aspetti,
in primis
il danno economico subito dalle
banche per effetto della postergazione dei pagamenti (per cui la mora è, almeno in
parte, compensativa).
A sostegno di tale impostazione si formulano di seguito alcune considerazioni
(suffragate da esempi) sulle tre componenti interessate dalla sentenza di Cassazione:
interessi corrispettivi, interessi di mora e penale per l’estinzione anticipata. Le
considerazioni e i relativi esempi verranno sviluppati sulla base di un’operazione
standard di finanziamento avente le seguenti caratteristiche:
*
importo: Euro 100.000;
*
durata: 10 anni;
*
n. rate: 20 rate semestrali;
*
tasso annuo nominale (TAN): 4 %;
*
interessi di mora: 8 %;
*
penale estinzione anticipata: 1 %;
*
piano di ammortamento: francese;
*
altre spese: nessuna (il netto erogato coincide con il totale del finanziamento).
Sulla base dell’esempio proposto a fronte di un TAN del 4% il TEG dell’operazio-
ne, in una situazione di sostanziale assenza di spese, sarà pari al 4,04% (si veda la
tabella a pagina successiva).
[1]
Compliance Officer
presso un’Istituto di Credito italiano.
[2] Si ricordano innanzitutto alcune definizione che saranno utilizzate nel corso dell’articolo:
* Tasso annuo nominale (TAN): indica il tasso d'interesse (ossia il prezzo), in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore sull'erogazione di un finanziamento;
* Tasso interno di rendimento (TIR): tasso di attualizzazione che rende nullo il valore attuale di un investimento;
* Tasso effettivo globale (TEG): indice espresso ai fini della Legge 108/96 (Norme Antiusura) che considera tutti gli oneri finanziari, di commissioni e spese del contratto,
con esclusione, per esplicita disposizione delle citate norme, delle imposte e tasse, delle spese notarili e soprattutto del costo delle polizze assicurative obbligatorie per legge
(l’esclusione di queste spese lo differenzia dal TAEG). Viene espresso in termini percentuali su base annua;
* Tasso effettivo globale medio (TEGM): indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni
creditizie (ad esempio: aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui, ecc.) nel secondo trimestre precedente. Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve
tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte, tasse e oneri notarili, collegate all’erogazione del credito. I tassi rilevati
sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale;
* Tasso soglia: si ottiene aumentando il tasso effettivo globale medio del 25% e aggiungendo ulteriori quattro punti percentuali. Il tasso così ottenuto non può superare il limite
massimo di otto punti percentuali oltre il TEGM;
* Tasso annuo effettivo globale (TAEG) e Indicatore sintetico di costo (ISC): indice espresso ai fini della normativa sulla trasparenza il TAEG, così come l’ISC, è un indicatore
che riporta il tasso di interesse effettivo di un finanziamento (dai mutui, ai finanziamenti, fino al credito al consumo), calcolato su base annua.
L’utilizzo del TAEG facilita la comparazione tra più operazioni di finanziamento: il suo calcolo, infatti, include il TAN, le spese di istruttoria e documentazione della pratica,
le spese di gestione della pratica, le eventuali assicurazioni obbligatorie, e i bolli statali. Nel caso delle spese accessorie relative all’operazione di finanziamento, a differenza del
TAN, l’obiettivo del TAEG è quello di considerare l’effetto di tutte le spese obbligatorie ai fini dell’apertura e del pagamento del finanziamento.
[3] Suprema Corte di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza 9 gennaio 2013, n. 350 e conseguenti sentenze dei giudici di merito.
[4] Decreto legge 29 dicembre 2000 n. 394 concernente l'interpretazione autentica della legge sull'usura n. 108 del 7 marzo 1996.
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