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NUMERO 222 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
di impiegare abilità di
team building
con la cop-
pia, capacità di rimanere imparziale e distaccato
dal risultato della negoziazione.
Il ruolo dell’esperto finanziario si pone, pertanto,
come fondamentale in quanto dotato del requisi-
to della terzietà e quindi deputato alla creazione
ed individuazione degli obiettivi finanziari e alla
risoluzione dei problemi sottesi alla ridistribuzione
delle risorse familiari.
I
LCOMMERCIALISTACOLLABORATIVO
opera nella procedura assistendo le parti
nella comprensione della loro situazione fi-
nanziaria individuando gli elementi utili da rac-
cogliere, aiutando poi i legali e le parti ad analizza-
re le informazioni finanziarie.
Tale processo viene attuato tramite la redazione di
rapporti aventi ad oggetto le informazioni finan-
ziarie e di una tabella di ripartizione delle proprietà
basata sulle informazioni ottenute dalle parti.
L’esperto finanziario sarà poi chiamato a predi-
sporre proiezioni del flusso di cassa che com-
prendano i calcoli dell’imposta sul reddito e le
variazioni di valore presente o futuro.
Sarà poi loro affidato il compito di aiutare le parti
a comprendere la loro reale situazione finanzia-
ria, conducendo ad esplorare le possibili opzioni
di ridistribuzione delle risorse.
Agli esperti finanziari possono essere richieste
analisi anche riguardo alle valutazioni di
redditività societarie, consistenze dei piani
pensionistici, valutazione di patrimoni immobi-
liari, impatto degli accordi sul piano dell’imposi-
zione fiscale, inteso anche come risparmio fisca-
le. Lo specialista finanziario potrà anche fornire
assistenza nella compilazione di questionari fi-
nanziari o liste di controllo per elaborare un pia-
no d’azione generico sulle modalità di presenta-
zione agli avvocati delle informazioni finanziarie.
La procedura collaborativa prevede che venga-
no stabilite delle scadenze per tali compiti, che
poi saranno oggetto di successiva discussione.
Agli esperti finanziari è affidato anche il compito
fondamentale di analizzare l’impatto finanziario a
lungo termine degli accordi stipulati, le valutazioni
economiche, le questioni di “rintracciamento” ri-
guardanti la classificazione delle proprietà, l’effetto
delle decisioni originate dalla separazione/divor-
zio/cessazione della convivenza in merito ai piani
finanziari e pensionistici, l’impatto delle imposte.
Nella pratica collaborativa il team di professioni-
sti sarà formato alle tecniche di mediazione ed
abituato a lavorare in squadra. La procedura che
si instaura, meglio descritta più avanti, crea un
ambiente protetto all’interno del quale le parti pos-
sono affrontare i loro problemi in modo aperto,
senza la minaccia - che è invece presente nella
trattativa tradizionale - che quello che dicono o
fanno potrà essere usato contro di loro.
La conclusione della procedura si svolge poi co-
munque sempre davanti all’Autorità Giudiziaria:
l’accordo dovrà essere, a seconda dei casi, omo-
logato o recepito in un decreto o in una sentenza
ovvero avanti all’Ufficiale di Stato Civile oppure
al Procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale competente che lo dovrà autorizzare come
previsto dalla recente normativa di cui al Decreto
Legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito nella
legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal gior-
no 11 dicembre 2014.
Al riguardo si rende necessario un chiarimento
riguardo al rapporto sussistente tra la pratica
collaborativa e le recenti novità legislative aven-
ti ad oggetto l’introduzione della negoziazione
assistita laddove si consideri che la collaborativa
si pone e rimane una procedura multidisciplinare
volta a consentire alle parti di raggiungere un
accordo nell’ambito delle controversie familiari
utilizzando principi (trasparenza e lealtà) e tecni-
che (negoziazione sugli interessi) che anche la
negoziazione assistita propone. Pertanto in estre-
ma sintesi si può affermare che laddove il legisla-
tore ha posto la regolamentazione della cornice
volta a degiurisdizionalizzare le procedure di
contenzioso familiare -di cui ci occupiamo- la pra-
tica collaborativa si pone come un contenuto arti-
colato, multidisciplinare e variamentemodulabile.
Le differenze sostanziali si rinvengono nel termi-
ne di durata previsto per la negoziazione assisti-
ta che non può essere inferiore ad un mese e non
superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori tren-
ta giorni su accordo delle parti. E’ evidente che
riguardo alla regolamentazione della crisi familia-
re, un limite temporale così stringente non appa-
re conciliabile con la finalità propria della pratica
collaborativa di individuare soluzioni di recipro-
co interesse in contesti di elevata conflittualità e
conseguente difficoltà comunicativa.
A
LTRO IMPORTANTEELEMENTOdi
differenziazione è rappresentato dal-
l’impegno richiesto al professionista
collaborativo, che deve aiutare le parti
a ritrovare un dialogo per poter poi nel tempo con-
tinuare, insieme, da genitori separati, a gestire i
propri figli. Si può pertanto concludere che la pra-
tica collaborativa si pone nell’ambito della
negoziazione assistita in un rapporto di specialità.
Le parti possono iniziare una procedura
collaborativa indirizzati a questa metodologia da
uno qualsiasi dei professionisti del team.
Accade infatti che le parti vengano informate di
tale opportunità dal consulente finanziario che
potrà consigliare la ricerca di consulenti legali
collaborativi per assisterli nella procedura.
Infatti la preparazione di tutti i professionisti coin-
volti viene garantita dall’iscrizione ad un elenco
curato dall’Associazione Italiana Avvocati Dirit-
to Collaborativo
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che presuppone la maturazione
di competenze specifiche con la formazione ed il
costante aggiornamento delle stesse
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.
Passando ora ad illustrare gli aspetti procedurali
della pratica collaborativa deve segnalarsi che la
prima formalità richiesta consiste nella sottoscri-
zione di un accordo avente forma scritta che
deve contenere i seguenti elementi essenziali: 1)
l’impegno a non ricorrere all’Autorità giudiziaria
con espressa esclusione della possibilità per i
professionisti coinvolti nella procedura (avvo-
cati, esperto finanziario, esperto nella comunica-
zione, terapeuta familiare ecc.) di assistere le par-
ti in eventuali fasi contenziose, 2) leale scambio
di informazioni tra le parti; 3) impegno a ricercare
soluzioni che prendano in considerazione gli in-
teressi di entrambi e dei figli.
La sottoscrizione avverrà nel corso del primo in-
contro a quattro preceduto da almeno altri due
incontri con i rispettivi avvocati ed uno con
l’esperto in comunicazione.
Nell’incontro collegiale lo scopo principale è
quello di comprendere le modalità e finalità della
procedura che si articolerà in incontri collegiali
anche alla presenza del consulente finanziario e
che costituiscono il principale strumento di faci-
litazione della negoziazione e del raggiungimento
dell’accordo. Tutti gli incontri vengono prece-
duti da incontri individuali tra le parti ed i rispet-
tivi difensori e tra le parti e l’esperto finanziario o
il facilitatore della comunicazione, anche indivi-
dualmente. E’ previsto poi un confronto tra
professionisti, generalmente con modalità di
conference call, finalizzato alla preparazione della
successiva riunione collegiale ed alla redazione di
un ordine del giorno condiviso dell’incontro suc-
cessivo.
Non è possibile determinare preventivamente il
numero delle riunioni collegiali necessarie per
raggiungere l’accordo collaborativo: indicativa-
mente potranno essere da quattro a sei laddove
si consideri che nel corso della prima si perfezio-
na l’adesione alla pratica collaborativa, nella se-
conda si affronteranno eventuali questioni ur-
genti per poi individuare gli interessi delle parti
al fine di ricercare ed elaborare possibili soluzio-
ni che potranno essere oggetto della terza riu-
nione, quindi l’ultimo incontro collegiale è desti-
nato alla sottoscrizione dell’accordo che verrà
poi formalizzato ai sensi dell’art. 6 L. 162/2014
(negoziazione assistita) ovvero tradotto in sepa-
razione consensuale-divorzio congiunto-istanza
congiunta di modifica condizioni separazione/
divorzio o regolamentazione affidamento e man-
tenimento figli minori.
Si vuole precisare, ancora una volta, che l’ele-
mento fondamentale ed il successo della proce-
dura in questione è proprio quello della parteci-
pazione dei coniugi, i quali non vengono mai
esclusi dalla discussione che si svolge entro tem-
pi certi, definiti all’inizio con equità per entram-
be. Non viene mai lasciato spazio agli equivoci
ed ai malintesi. La discussione non deve e non
può mai essere lasciata in sospeso, ogni cosa va
chiarita, come pure ogni dubbio al termine di ogni
incontro, tutto si muove attorno alla limpidezza e
chiarezza oltre che alla trasparenza, alla quale i
coniugi si devono impegnare espressamente.
Durante una trattativa tradizionale spesso cia-
scuno dei coniugi rifiuta di comunicare alcune
informazioni fondamentali, prevalentemente di
natura economico-patrimoniale, costringendo
quindi l’altro a rivolgersi al giudice proprio per
acquisire la prova di questi elementi di fatto. Nel-
la procedura collaborativa, invece, ciascuna del-
le parti si impegna a fornire subito spontanea-
mente tutti gli elementi utili all’altra parte e ad
esibire dati e documenti che comunque sarebbe-
ro acquisiti alla fine di un lungo, doloroso e co-
stoso processo. I professionisti, tutti, sono for-
mati all’utilizzo di particolari tecniche di comuni-
cazione che favoriscano il clima di collaborazio-
ne e la pratica è scandita da tappe e regole preci-
se, le quali non hanno una funzione formale ma
sono volte a garantire interessi sostanziali delle
parti in conflitto: che nessuno si senta sopraffat-
to, che le emozioni delle parti vengano rispettate,
che si costruisca una fiducia durevole, che sia
favorita la scoperta di possibilità inizialmente
impensate e che possano pertanto emergere so-
luzioni creative, infine che l’accordo sia raggiun-
to solo a fronte della maturazione di un autentico
consenso. L’impegno di collaborazione non im-
plica in alcun modo il venir meno dei doveri
deontologici dell’avvocato o del commercialista,
i quali ovviamente permangono tutti, in primo
luogo il dovere di fedeltà del professionista agli
interessi del proprio cliente. Alle pattuizioni rag-
giunte verrà infine attribuita l’efficacia richiesta
dall’ordinamento. L’esito positivo non è ovvia-
mente garantito. Scegliendo la pratica
collaborativa le parti si impegnano a profondere
ogni sforzo per il raggiungimento di un accordo
condiviso, senza rinunciare al diritto di agire in
giudizio. Nondimeno tale diritto potrà essere eser-
citato solo allo scadere del termine previsto dal
contratto di partecipazione, ovvero 30 giorni dal-
la comunicazione scritta di interruzione del pro-
cedimento; inoltre, come si è detto, potrà essere
esercitato solo a mezzo di nuovi difensori.
Le statistiche americane dicono che le percen-
tuali di fallimento sono comunque modeste pro-
prio perché la procedura collaborativa può esse-
re iniziata solo se entrambi i coniugi credono nel-
la opportunità di trovare un accordo nell’interes-
se di tutti.
Il ruolo dell'esperto finanziario
nella pratica collaborativa
SEGUE DA PAGINA 27
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Sui siti dell’Associazione Italiana Professionisti Collaborativi,
, e dell’International Academy of Collaborative Professionals,
, si trovano gli elenchi dei professionisti formati e iscritti alle associazioni.
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I soci AIADC sono statutariamente impegnati al rispetto degli standard etici IACP e alla partecipazione agli incontri mensili di autoformazione dei vari gruppi di pratica
dislocati sul territorio, allo scopo di assicurare alti livelli di preparazione dei professionisti iscritti