NUMERO 224 - MARZO / APRILE 2015
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Start Up
innovativa
e incubatore certificato
GIUSEPPERODIGHIERO
1
Ordine di Vicenza
SEGUE A PAGINA 24
NORME E TRIBUTI
1
Relazione tratta dal convegno del 9 dicembre 2014,
facente parte delle “Serate del martedì” dell’Unione Giovani
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza
A
FINE 2012 IL GOVERNO MONTI
aveva approvato il Decreto crescita-
bis che, in un’apposita sezione,
contiene un insieme di misure
finalizzate a riconoscere normativamente e ad
incentivare la nascita e lo sviluppo delle c.d.
start
up
innovative e degli incubatori certificati, che
assistono e supportano le prime.
In tal maniera, si è inteso perseguire l’obiettivo
di sostenere e promuovere l’innovazione,
creando una disciplina
ad hoc
per queste
realtà imprenditoriali che, nel panorama
europeo, è davvero unica.
Di seguito verrà data una delucidazione
della normativa in parola, senza pretesa
alcuna di esaustività.
In particolare, si chiarirà la definizione che
il legislatore dà di tali imprese, nonché la
disciplina derogatoria al codice civile ed
alla legge fallimentare, come pure i
principali benefici fiscali per chi vi investe.
Si ometterà, dunque, la descrizione della
specifica disciplina giuslavoristica,
piuttosto che quanto disposto dal
decreto in commento sul c.d.
“
Crowdfunding
”.
1. Nozioni
1.1 Start up innovativa
La
start up
innovativa trova una sua prima
definizione nel panorama legislativo
nazionale nell’art. 25, co. 2 del Decreto
Legge 18 ottobre 2012, n. 179. Più
specificatamente, per qualificarsi come
tale, occorre la presenza di taluni
“Requisiti formali”, in particolare:
1) l’essere costituita come:
-
società di capitali;
-
società cooperativa di diritto italiano;
-
Societas Europaea
residente in Italia;
2)
che la propria residenza sia in Italia, ai
sensi dell’art. 73 del T.U.I.R.. Però, la norma adotta
una formulazione in più circa l’enunciazione del
requisito in commento. Infatti, mentre il comma 2
inizialmente fa riferimento al possesso dei requisiti
fiscali della residenza (sede legale,
dell’amministrazione o l’oggetto principale della
propria attività in Italia), alla lettera c) del
medesimo comma si specifica ulteriormente che
tra i requisiti vi è quello della sola “
sede
principale dei propri affari ed interessi in Italia
”.
La poca chiarezza inmerito, derivante dall’infelice
formulazione della norma può essere dipanata
coordinando i due enunciati e, quindi,
considerando che la sede principale dei propri
affari e interessi sia in Italia, solo quando vi sia
nel paese sempre e comunque l’oggetto
principale della propria attività, non bastando,
dunque, la presenza della sola sede legale o
amministrativa nel territorio dello Stato;
3)
le azioni o quote della medesima non
devono essere quotate su un mercato
regolamentato;
4)
che l’impresa svolga la propria attività da
non più di 48 mesi dalla sua costituzione. Nel
Introduzione ai principali aspetti giuridici e fiscali
caso esse fossero già costituite alla data di entrata
in vigore della Legge di conversione del Decreto
Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (19 dicembre 2012),
occorre il deposito presso il Registro delle Imprese
di una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante che attesti il possesso dei
requisiti testé menzionati;
5)
non sia costituita a seguito di operazioni
di fusione, scissione, cessione d’azienda o di
ramo d’azienda.
Altresì, lo stesso comma 2 ne specifica i c.d.
“Requisiti sostanziali”, da rispettare durante il
periodo in cui l’impresa può essere considerata
start up
innovativa (48 mesi), ovvero:
1)
il totale del valore della produzione annua
della società (risultante dall’ultimo bilancio
approvato) deve essere < a 5 milioni di euro, a
partire dal secondo esercizio dell’attività di
impresa;
2)
la società non deve distribuire (o non ha
distribuito) utili;
3)
l’oggetto sociale esclusivo o prevalente
è lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico;
4)
che venga soddisfatto almeno uno dei
seguenti requisiti:
- le spese in ricerca (non di base) e sviluppo
sostenute devono essere > 15% del maggiore
valore fra costo e valore totale della produzione;
- l’impiego come dipendenti o collaboratori, per
un ammontare > 1/3 della propria forza lavoro, di
personale in possesso di titolo di dottorato di
ricerca, che sta svolgendo un dottorato di ricerca
ovvero in possesso di laurea, che abbia svolto
un’attività di ricerca presso istituti di ricerca da
almeno 3 anni. In alternativa, l’impiego di
dipendenti o di collaboratori, in possesso di laurea
magistrale > 2/3 della propria forza lavoro;
5)
che l’impresa sia titolare, depositaria o
licenziataria di almeno una privativa industriale
afferente:
- un’invenzione industriale;
- un’invenzione biotecnologica;
- una topografia di prodotto a
semiconduttori;
- una nuova varietà vegetale;
- un
software
registrato.
Quindi, sembrerebbero esclusi
intangible assets
come il marchio, il
know
how
e il
design
di prodotto (proprio
quello in cui il nostro paese ha un
vantaggio competitivo internazionale).
1.2 Start up innovativa
“A vocazione sociale”
Altresì, risulta interessante accennare a
quella che l’art. 25, co. 4 del D.L. n. 179/
2012 definisce “
Start up
a vocazione
sociale”, la quale, oltre ai requisiti di cui
al paragrafo 1.2, opera esclusivamente
nei settori di competenza della c.d.
“Impresa sociale”, di cui all’art. 2, co. 1
del Decreto Legislativo 24 marzo 2006,
n. 155, in particolare:
- assistenza sociale, sanitaria e socio-
sanitaria;
- educazione, istruzione, formazione
scolastica ed extra-scolastica;
- tutela dell’ambiente;
- valorizzazione del patrimonio culturale;
- turismo sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- servizi strumentali alle imprese sociali, resi da
enti composti dal almeno il 70%di imprese sociali.
In tal caso l’innovazione legislativa si può
evincere dal fatto che il co. 4 dell’articolo in parola
consente alle imprese che operano in settori di
utilità sociale, per definizione “Non profit”, di
distribuire gli eventuali utili, sebbene dopo 4 anni
dal riconoscimento come
start up
innovativa.
1.3 Incubatore di start up innovative certificato
D’altro canto, i co. 5, 6, 7, dell’art. 25 in commento,
hanno introdotto nel panorama legislativo i c.d.
“Incubatori certificati”, a supporto delle
start up
innovative nella loro nascita e quindi nel loro
sviluppo.
Il legislatore ha previsto che l’incubatore,
residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del T.U.I.R.,
debba essere costituito come società di capitali,