Il Commercialista Veneto n.224 (MAR/APR 2015) - page 24

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NUMERO 224 - MARZO / APRILE 2015
IL COMMERCIALISTA VENETO
società cooperativa, Societas Europaea e debba
necessariamente avere i seguenti requisiti
sostanziali:
1)
offrire servizi per sostenere la nascita e lo
sviluppo di
start-up
innovative, in modo non
esclusivo;
2)
disporre di strutture, anche immobiliari,
adeguate ad accogliere
start-up
innovative, quali
spazi riservati per poter installare attrezzature di
prova, test, verifica o ricerca;
3)
disporre di attrezzature adeguate
all’attività delle
start-up
innovative, quali sistemi
di accesso in banda ultralarga alla rete internet,
sale riunioni, macchinari per test, prove o
prototipi;
4)
essere amministrato o diretto da persone
di riconosciuta competenza in materia di impresa
e innovazione ed avere a disposizione una
struttura tecnica e di consulenza manageriale
permanente;
5)
avere regolari rapporti di collaborazione
con università, centri di ricerca, istituzioni
pubbliche e partner finanziari che svolgono
attività e progetti collegati a
start-up
innovative;
6)
avere adeguata e comprovata esperienza
nell’attività di sostegno a
start-up
innovative (cfr.
D.M. 21 febbraio 2013, n. 67865).
Il possesso di detti requisiti è autocertificato
mediante dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante legale, al momento dell’iscrizione
alla sezione speciale del Registro delle Imprese,
sulla base di indicatori e relativi valori minimi che
sono stabiliti con decreto del M.I.S.E.: da qui il
nome di “Incubatore certificato”.
2. Iscrizione nella sezione speciale
del Registro delle Imprese
Per le
start-up
innovative e per gli incubatori
certificati è stato istituito presso le C.C.I.A.A.
un’apposita sezione speciale del Registro delle
Imprese, ove esse devono iscriversi al fine di
beneficiare della disciplina
ad hoc
in commento,
previa
presentazione
di
apposita
autocertificazione con la quale il legale
rappresentante dichiara che l’impresa possiede i
requisiti di cui sopra. Ovviamente, nella sezione
speciale del registro delle imprese possono
iscriversi
new. co
., piuttosto che società già
costituite. Nel primo caso, l’iscrizione nella
sezione speciale è successiva a quella nella
sezione ordinaria del Registro delle Imprese.
Solamente dopo l’iscrizione nella sezione speciale
opererà, nei confronti dell’impresa, la totale
esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria
e dell’imposta di bollo per 4 anni.
Inoltre, si sottolinea il fatto che entro 30 giorni
dall’approvazione del bilancio, comunque entro
e non oltre 6 mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio, il rappresentante legale della
start up
innovativa o dell’incubatore certificato deve
attestare il mantenimento del possesso dei
requisiti previsti (
cfr. supra
), in assenza dei quali,
entro 60 giorni l’impresa viene cancellata d’ufficio
dalla sezione speciale del Registro delle Imprese.
3. Disciplina
ad hoc
Il vantaggio di possedere i requisiti di cui ai co. 2
e 5 dell’art. 25 del Decreto crescita-bis, è
riconducibile all’applicazione di una disciplina
ad hoc
, vantaggiosa per l’impresa, in ragione della
sua natura derogatoria, in particolare rispetto al
disposto normativo civilistico e fallimentare.
3.1 Deroghe al diritto societario
Anzitutto, l’art. 26 del D.L. 179/2012 prevede per
le sole
start up
innovative il posticipo al secondo
esercizio della diminuzione della perdita a meno
di 1/3 del proprio capitale sociale in deroga a
quanto disposto dagli artt. 2446, comma 2 e 2482
bis, comma 4).
Inoltre, sempre con esclusione degli incubatori
certificati, è raddoppiato anche il termine per la
delibera di riduzione e contemporaneo aumento
del capitale al di sopra del minimo legale, in caso
di riduzione del medesimo al di sotto di tale limite
(rinviando tale decisione alla chiusura
dell’esercizio successivo), diversamente da
quanto disposto dagli artt. 2447 e 2482 ter
.
In più, sia le
start up
innovative che gli incubatori
certificati possono emettere strumenti finanziari
partecipativi, anche se non sono S.p.A. (quindi
qualunque forma societaria essi assumono),
diversamente da quanto previsto dall’art. 2346,
co. 6 del codice civile, che riserva tale diritto di
emissione alle sole S.p.A.
Inoltre, l’art. 26 in commento, al co. 3 specifica
che viene ammesso anche per le
start up
innovative sotto forma di S.r.l. la possibilità di
emettere “Categorie di quote”:
- senza diritto di voto;
- con diritti di voto non proporzionali alla
partecipazione;
- con diritti di voto limitati a taluni argomenti;
- con diritti di voto subordinati a talune
condizioni.
E’ evidente, quindi, che in tal caso il legislatore
non ammette soltanto la possibilità di emissione
di “Categorie di azioni”, come tassativamente
disposto dall’art. 2468, co. 3 per le sole S.p.A..
Altresì, sempre con riferimento alle sole
start up
innovative in forma di S.r.l., il decreto in commento
consente che l’atto costitutivo delle stesse possa
attribuire pesi diversi al diritto di voto per
ciascuna categoria di quote, al particolare socio,
oppure escludere tale diritto, in questo caso
derogando a quanto disposto dall’art. 2479, co. 5
del codice civile, rispetto al quale è stabilito che
ogni socio ha diritto a partecipare alle decisioni
previste. Le clausole eventualmente inserite
nell’atto costitutivo disciplinanti gli strumenti
finanziari partecipativi e le categorie di quote,
così come sopra descritti, mantengono la loro
efficacia anche dopo il decorso dei 48 mesi (o il
diverso termine) previsti dalla disciplina
ad hoc
sulle
start up
innovative.
Altra novità introdotta dal Decreto crescita-bis
afferisce la possibilità per le sole
start up
innovative di rendere oggetto di offerta al
pubblico di prodotti finanziari le quote delle
stesse (in deroga all’ art. 2468, comma 1, che non
lo ammette per le S.r.l.), attraverso soggetti abilitati,
di cui all’art. 1, comma 1 del T.U.F., o con portali
web, di cui all’art. 30 del D.L. 179/2012;
Infine, contrariamente a quanto disposto dall’art.
2474 del codice civile, le
start up
innovative
possono acquistare proprie partecipazioni, anche
se solo nel caso di attuazione di piani di
incentivazione del personale dipendente,
collaboratori, membri del c.d.a, prestatori d’opera
e servizi, anche professionali, che assegni loro
quote della società (c.d.
work for equity
).
3.2 Deroghe alla disciplina concorsuale
Sempre con la finalità di creare appetibilità verso
l’investimento in
start up
innovative, per soltanto
quest’ultime il legislatore ha previsto la loro non
fallibilità, indipendentemente dal superamento
delle soglie previste dal Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
D’altro canto, nonostante l’esonero dalle
procedure concorsuali, alla
start up
innovativa è
ammessa la possibilità di composizione delle
situazioni di crisi da sovraindebitamento e di
liquidazione del patrimonio, di cui alla Legge 27
gennaio 2012, n. 3.
Quindi, l’art. 31 del decreto in commento consente
alle
start up
innovative, nelle circostanze di
perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte
ed il patrimonio prontamente liquidabile, come
pure in caso di definitiva incapacità del debitore
ad adempiere regolarmente le proprie
obbligazioni (
cfr.
art. 6, co. 2 della Legge 27
gennaio 2012, n. 3) la stipula di un accordo di
ristrutturazione dei debiti con l’ausilio degli
organismi di composizione della crisi e sulla base
di un piano, come pure, in alternativa, la
possibilità di liquidazione di tutti i propri beni
patrimoniali
4. Le principali agevolazioni fiscali
Per le
start up
innovative e per gli incubatori
certificati, così come definiti dall’art. 25 del
Decreto Legge n. 179/2012, la disciplina
ad hoc
di vantaggio, come detto, non afferisce soltanto
l’aspetto civilistico, bensì anche l’ambito fiscale.
Riepilogando, le principali agevolazioni fiscali
previste attengono:
- l’esonero dai diritti camerali e dalle imposte di
bollo;
- la possibilità di ottenere un credito d’imposta
del 35% dei costi di sostenuti per l’assunzione a
tempo indeterminato di personale altamente
qualificato
(
dottorandi di ricerca universitari o
laureati magistrali in materie tecnico-scientifiche
ed impiegati in attività di ricerca e sviluppo) nel
limite massimo di 200.000 euro ed a condizione
che i nuovi posti di lavoro siano conservati per 3
anni almeno (2 nel caso di PMI);
- la fruizione di incentivi fiscali per investimenti
mantenuti per almeno due anni ed effettuati da:
a) persone fisiche, anche soci delle società in
nome collettivo e in accomandita semplice,
nonché le società semplici, le società equiparate
a quelle di persone e le imprese familiari (
cfr.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate 11 giugno
2014, n. 16). L’incentivo é caratterizzato da
detrazioni dall’imposta lorda sul reddito delle
persone fisiche del 19% (25% per le
start up
innovative a vocazione sociale per quelle che
sviluppano e commercializzano esclusivamente
prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico in ambito energetico) della somma
investita dal contribuente, per gli anni 2013, 2014,
2015 e 2016. La detrazione deve fare riferimento a
conferimenti in denaro nel limite dei 2,5 milioni di
euro ed essere computata fino a un importomassimo
di 500.000 euro in ciascun periodo d’imposta;
b) persone giuridiche, con deduzioni
dell’imponibile IRES del 20% (27%per le
start up
innovative a vocazione sociale e per quelle che
sviluppano e commercializzano esclusivamente
prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico in ambito energetico), nel limite
massimo di deducibilità di euro 1.800.000. Risulta
comunque ammessa la riportabilità della parte
deducibile non utilizzata nei periodi d’imposta
successivi, non oltre il terzo, fino a concorrenza
dell’ammontare complessivo.
- la non applicazione della disciplina prevista per le
società di comodo (sia con riferimento alla non
operativitàsianel casodi perditasistematica).Quindi,
fino a che la società presenta i requisiti di
start up
innovativa non è tenuta a procedere con il test di
operatività. Inoltre, circa la disciplina delle società in
perditasistematica, il “trienniodi osservazione” inizia
dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è
persa laqualificadi
start up
innovativaper decadenza
dei requisiti di legge.
- ai fini fiscali e contributivi, la non imponibilità
del reddito di lavoro derivante dall’assegnazione
di strumenti finanziari effettuata dalle
start up
innovative o dagli incubatori certificati in favore
dei propri amministratori, dipendenti e
collaboratori continuativi. Quindi vengono
esclusi dal beneficio i lavoratori occasionali.
Start Up
innovativa
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